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Contributo licenziamento 2024

feb 19, 2024

L’INPS ha comunicato che, per l’anno 2024, i datori di lavoro, obbligati al versamento del ticket di licenziamento per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dovranno utilizzare come base di calcolo il massimale NASPI rivalutato, pari a 1.550,42 euro. Pertanto il nuovo importo dovuto all’INPS dai datori di lavoro per i licenziamenti effettuati nell’anno 2024 sarà pari all’importo massimo di Euro 1.907,01.

Si ricordano inoltre i criteri di calcolo: il 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

10 mag, 2024
E’ stata costituita presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’ unità operativa istituzionale “Lavoro sommerso” , presieduta dal Capo dell’I.N.L. o da un suo delegato, per operare in continuità con le attività realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso. Tra le funzioni previste per il gruppo: - realizzare un' ulteriore pianificazione strategica ed operativa allo scopo di promuovere e garantire azioni coordinate ed efficaci di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare in base alle specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali; - contribuire all’ attività di vigilanza per la conduzione di ispezione con obiettivi statistici. Al fine di sostenere la piena operatività della task force , saranno costituiti tavoli operativi interregionali e la stessa unità dovrà comunicare almeno trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso l’ andamento dell’attività di vigilanza specificando le eventuali difficoltà incontrate , le azioni correttive attuate e fornendo informazioni utili sullo stato di avanzamento delle azioni programmate.
10 mag, 2024
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR. In materia del lavoro sono stati modificati i seguenti aspetti: · per il trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto , è stato inserito l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale utilizzato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto; · circa la patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operino in cantieri edili , è stato previsto che il documento possa essere esteso anche ad altri ambiti di attività individuati con apposito decreto. Sono esclusi dall’obbligo del possesso della patente coloro che eseguono forniture o prestazioni di natura intellettuale , coloro in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le aziende i n possesso dell’attestato di qualificazione SOA . Un decreto del Ministero provvederà a rilasciare le istruzioni relative alla presentazione dell’istanza ed a pubblicare i contenuti informativi della patente, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti , e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 , fatta eccezione per le attività di completamento di appalto o subappalti in corso di esecuzione se i lavori portati a termine superano il 30% del valore del contratto . Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge; · inserite nuove istruzioni in materia per la sicurezza nei cantieri circa la ricostruzione in Italia a seguito degli eventi sismici del 2016.
11 mar, 2024
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il decreto relativo alle mansioni dei lavoratori sportivi , utili per lo svolgimento delle singole discipline sportive di cui all’art. 25, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 36/2021. All’interno del documento, è possibile trovare ulteriori figure professionali rispetto alle prime tipizzate dalla riforma (che ricordiamo essere atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara ). I soggetti tesserati che svolgono una delle mansioni presenti nel decreto possono essere considerati a pieno titolo lavoratori sportivi e, pertanto, godere della normativa di favore prevista dal citato D.Lgs. n. 36/2021. La lista è stata creata sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate attraverso il CONI e il CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche paraolimpiche.
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